Chi deve fare le verifiche metriche
Novità del nuovo Decreto Ministeriale
Dal 18/09/2017 è in vigore il Decreto Ministeriale n. 93 del 21/04/2017 intitolato “Regolamento verifica periodica strumenti” che abroga, di fatto, tutta la legislazione preesistente. Nel nuovo decreto sono esposti in maniera dettagliata i regolamenti riguardanti le modalità di esecuzione delle verifiche periodiche, gli obblighi degli utenti e le modalità di autorizzazione per i laboratori.

Chi è interessato dal decreto
Il Decreto Ministeriale n. 93/2017 si occupa degli strumenti di misura che rientrano nelle indicazioni legislative europee sui misuratori che abbiano ricadute sull’interesse pubblico: sicurezza ed ordine pubblico, sanità, protezione dell’ambiente, tutela dei consumatori, regolamentazione delle tasse e dei diritti per le parti interessate da transazioni commerciali.
Il decreto, nello specifico, si occupa di: verifica metrica delle bilance, verifica delle bilance elettroniche, dei registratori di cassa telematici, dei misuratori fiscali e di tutti gli strumenti utilizzati per certificare misurazioni alla base di scambi commerciali.
Le verifiche metriche degli strumenti di lavoro dei commercianti (venditori al dettaglio e grossisti) possono essere eseguite soltanto da soggetti con competenze specifiche. Gli strumenti di lavoro sono registratori di cassa, bilance, distributori di carburante, contatori di elettricità, gas e acqua, strumenti per la pesatura di prodotti confezionati e bilance elettroniche a disposizione della clientela nella grande distribuzione.
Il nuovo regolamento prevede l’utilizzo di un libretto metrologico per ciascuno strumento. Tale documento deve contenere i dati identificativi dello strumento e dovrà essere compilato durante ciascuna verifica, riparazione o altro intervento sullo stesso.
Nel caso in cui non sia rilasciato dal fabbricante, dovrà provvedere l’organismo preposto alla prima verifica periodica. Al proprietario dello stesso non dovrà essere corrisposto alcun onere in merito. Ciò vale anche per gli strumenti già in uso al momento dell’entrata in vigore del nuovo decreto.
Chi è preposto alle verifiche metriche
Secondo la nuova normativa, le verifiche possono essere eseguite soltanto da soggetti riconosciuti idonei dal Regolamento stesso. La Camera di Commercio territoriale non può essere investita di tale compito ma soltanto di quello di sorveglianza sulle attività di controllo svolte. Per quanto concerne le verifiche metriche, ogni Camera di Commercio provvede a pubblicare e rendere nota la lista dei soggetti riconosciuti idonei per ogni categoria di strumenti. Soltanto le verifiche periodiche certificate da tali soggetti acquistano valore legale e possono essere riconosciute come valide; quelle svolte da soggetti non presenti negli elenchi territoriali, seppure magari in altri di territori limitrofi, non avranno alcun valore legale.
Sul sito web di ogni Camera di Commercio e in cartaceo presso le sedi stesse, vengono depositate le liste complete di soggetti autorizzati per ogni categoria, previo controllo e verifica dell’ente stesso.
Le liste sono molto dettagliate e suddivise in paragrafi tematici, così sarà possibile trovare enti preposti per: contatori del gas, dell’elettricità, dell’acqua, dei pesi, delle misure di capacità, etc.
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